1 QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l’avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.

2 Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio.

3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.

4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio.

5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.

6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco

7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio.

8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a’ rettori, per giurare s’egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo.

9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d’amendue le parti davanti a’ rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.

10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l’abbia veduto,

11 il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l’altro obbligato a pagamento.

12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d’appresso, facciane soddisfazione al padron di essa.

13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia.

14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila.

15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell’è venuta per lo prezzo della sua vettura

16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.

17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.

18 Non lasciar vivere la donna maliosa.

19 Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire.

20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema.

21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto.

22 Non affliggete alcuna vedova nè orfano.

23 Guardati d’affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido.

24 E l’ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani

25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch’è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura.

26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole.

27 Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l’esaudirò; perciocchè io son pietoso.

28 Non dir male de’ rettori; e non maledir colui ch’è principe nel tuo popolo.

29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de’ tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli.

30 Fa’ il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all’ottavo giorno dammelo.

31 E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a’ cani

1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio.

3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; e non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.

4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

5 Se uno arrecherà de’ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.

6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.

8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.

9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "E’ questo qui!" la causa d’ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.

10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,

11 interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.

12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa.

13 Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.

14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d’essa, egli dovrà rifare il danno.

15 Se il padrone è presente, non v’è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.

16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie.

17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle.

18 Non lascerai vivere la strega.

19 Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte.

20 Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che all’Eterno solo, sarà sterminato come anatema.

21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.

22 Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano.

23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;

24 la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.

25 Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch’è teco, non lo tratterai da usuraio; on gl’imporrai interesse.

26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole;

27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’udrò; perché sono misericordioso.

28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo.

29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito de’ tuoi figliuoli.

30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno, me lo darai.

31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.