1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:
2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.
3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.
4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo.
5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco;
6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo.
7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono.
8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede.
9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.
10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.
11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire.
13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.
14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia.
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto;
19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.
21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici.
23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;
24 occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè;
25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.
26 E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.
27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.
29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.
30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.
31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.
32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;
34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.
35 E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.
36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo
1 "你要在众民面前订立的典章是这样的。
2 如果你买希伯来人作奴仆, 他要服事你六年; 到第七年他可以自由出去, 不必补偿什么。
3 他若是单身来, 就可以单身出去; 他若是有妇之夫, 他的妻子就可以和他同去。
4 他的主人若是给他妻子, 妻子又给他生了儿女, 那么妻子和儿女都要归给主人, 他自己要单独出去。
5 如果那奴仆明明说: ‘我爱我的主人和我的妻子儿女, 不愿意自由出去。’
6 他的主人就要把他带到审判官("审判官"原文作" 神")那里, 又要把他带到门前, 或是门柱旁; 他的主人要用锥子刺穿他的耳朵, 他就要永远服事他的主人。
7 如果有人把女儿卖作婢女, 婢女不可像男仆那样出去。
8 如果主人选定她归自己, 以后又不喜欢她, 就要准她赎身; 主人没有权力可以把她卖给外族人, 因为主人曾经欺骗了她。
9 如果主人选定她归自己的儿子, 就必须照着待女儿的规矩待她。
10 如果他另娶一个妻子, 那么, 对她的饮食、衣着和性的需要, 仍然不可减少。
11 如果他不向她行这三样, 她就可以自由出去, 不必补偿什么。
12 "打人以致把人打死的, 必要把那人处死。
13 人若不是蓄意杀人, 而是 神交在他手中的, 我就给你设立一个地方, 他可以逃到那里去。
14 若有人任意待他的邻舍, 用诡计把他杀了, 你要把他从我的祭坛那里拿去处死。
15 "打父母的, 必要把那人处死。
16 "拐带人口的, 无论是把人卖了, 或是还留在他手中, 必要把那人处死。
17 咒骂父母的, 必要把那人处死。
18 "如果人彼此争论, 一个用石头或拳头打另一个, 但他还没有死, 不过要躺在床上,
19 以后, 他若是能起来, 能扶杖出外行走, 那打他的就可算无罪, 但要赔偿他停工的损失, 并且要把他完全医好。
20 "如果有人用棍打他的奴仆或婢女, 以致死在他的手下, 他必须受刑罚;
21 但如果他还活一两天, 那人就不必受刑罚, 因为那奴仆是他的财产。
22 "如果人彼此争斗, 击伤了怀孕的妇人, 以致流产, 但没有别的损害, 那伤害她的必须按照妇人的丈夫要求的, 和照着审判官断定的, 缴纳罚款。
23 如果有别的损害, 你就要以命偿命,
24 以眼还眼, 以牙还牙, 以手还手, 以脚还脚,
25 以烙还烙, 以伤还伤, 以打还打。
26 "如果有人击打他奴仆的一只眼, 或婢女的一只眼, 把眼打坏了, 就要因他的眼的缘故让他自由离去。
27 如果有人打落了他奴仆的一只牙, 或婢女的一只牙, 就要因他的牙的缘故让他自由离去。
28 "如果牛触了男人或女人, 以致死亡, 那牛必须用石头打死, 只是不可吃牛的肉; 牛的主人却不必受刑罚。
29 如果那牛以前常常触人, 牛主也曾经受过警告, 他仍然不把牛拴好, 以致触死了男人或是女人, 就要用石头把那牛打死, 牛主也必要处死。
30 如果给他提出赎金, 他就必须照着提出的数量全数缴付赎命金。
31 牛无论触了人的儿子, 或是触了人的女儿, 都必须照着这定例办理。
32 如果牛触了人的奴仆, 或是婢女, 必须把三百四十克银子给他的主人, 那牛也必须用石头打死。
33 "如果有人把井敞开, 或是有人挖了井, 而不把井口遮盖, 以致有牛或驴掉进里面,
34 井主要赔偿, 要把银子还给牛主或驴主, 死的牲畜可以归自己。
35 "如果有人的牛伤了他邻舍的牛, 以致死亡, 他们要把活牛卖了, 平分银子, 也要平分死牛。
36 如果人知道那牛以前常常触人, 牛主竟不把牛拴好, 他必须赔偿, 以牛还牛, 死的可以归自己。"