1 IL Signore parlò ancora a Mosè nel monte di Sinai, dicendo:
2 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.
3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altresì sei anni continui, e ricogli la sua rendita.
4 Ma l’anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra; siavi Sabato al Signore; non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.
5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da’ granelli caduti nella tua ricolta; e non vendemmiar le uve della vigna che tu non avrai potata; sia quell’anno anno di riposo per la terra.
6 E ciò che sarà prodotto nell’anno del Sabato della terra sarà per mangiarlo, a te, e al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e al tuo avveniticcio, i quali dimoreranno appresso di te, e alle tue bestie domestiche,
7 e alle fiere che saranno nel tuo paese; sia tutta la rendita di quell’anno per mangiare
8 Contati eziandio sette settimane di anni, sette volte sette anni; in maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di quarantanove anni.
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa’ passare un suon di tromba; fate passar la tromba per tutto il vostro paese, nel giorno de’ purgamenti.
10 E santificate l’anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti suoi abitanti; siavi quello il Giubileo; e allora ritorni ciascun di voi nella sua possessione, e alla sua famiglia.
11 Quest’è il Giubileo; celebratelo ogni cinquantesimo anno; non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell’anno sarà nato da sè stesso, e non vendemmiate le vigne che non saranno state potate.
12 Perciocchè quello è il Giubileo; siavi sacro; mangiate ciò che il campo produrrà tolto dal campo stesso.
13 In quest’anno del Giubileo, ritorni ciascun di voi nella sua possessione.
14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.
15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli anni della rendita.
16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.
17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell’Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.
18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e voi abiterete nel paese in sicurtà.
19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.
20 Che se pur dite: Che mangeremo l’anno settimo, se non seminiamo, e non ricogliamo le nostre rendite?
21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l’anno sesto, e quell’anno produrrà frutto per tre anni.
22 E nell’anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all’anno nono; voi mangerete del vecchio, finchè venga la ricolta di quell’anno
23 OR non vendansi le terre assolutamente; conciossiachè la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me.
24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto il paese della vostra possessione.
25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
27 allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
28 Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
32 Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
33 E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.
34 Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
35 E quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano, forestiere o avveniticcio che egli si sia; acciocchè possa vivere appresso di te.
36 Non prender da lui usura nè profitto; e abbi timore dell’Iddio tuo, e fa’ che il tuo fratello possa vivere appresso di te.
37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto.
38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio
39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.
40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all’anno del Giubileo.
41 E allora egli si partirà d’appresso a te, insieme co’ suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà nella possessione de’ suoi padri.
42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto; e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.
43 Non signoreggiarlo con asprezza; anzi abbi timore dell’Iddio tuo.
44 Ma, quant’è al tuo servo, e alla tua serva, che hanno ad esser tuoi in proprio, compera servi e serve d’infra le genti che saranno intorno a te.
45 Anche ne potrete comperar de’ figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno vostri in proprio.
46 E tali potrete possedere, e lasciare a’ vostri figliuoli dopo voi in proprietà ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant’è a’ vostri fratelli, figliuoli d’Israele, niuno di voi signoreggi il suo fratello con asprezza.
47 E se il forestiere, o l’avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all’avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione straniera;
48 abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo alcuno de’ suoi fratelli.
49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.
50 E faccia ragione col suo comperatore, dall’anno che gli si sarà venduto fino all’anno del Giubileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch’egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.
51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragione di essi, de’ danari della sua compera, per suo riscatto.
52 E se vi restano pochi anni fino all’anno del Giubileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.
53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.
54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se ne uscirà l’anno del Giubileo, insieme coi suoi figliuoli.
55 Conciossiachè i figliuoli d’Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro
1 耶和华在西奈山对摩西说:
2 "你要告诉以色列人, 对他们说: 你们到了我赐给你们的那地以后, 地要守耶和华的安息。
3 六年之内, 你要耕种田地; 六年之内, 你要修剪葡萄园, 收藏地的出产;
4 但是第七年, 地要完全休歇, 享受耶和华的安息; 你不可耕种田地, 也不可修剪葡萄园。
5 你收割以后自然生长的庄稼, 你不可收割; 没有修剪的葡萄树果子, 你也不可采摘; 这一年, 地要完全休歇。
6 地在安息年的自然出产, 是给你们作食物; 就是给你, 你的仆婢、雇工和寄居的, 就是与你们一起居住的人;
7 甚至你的牲畜, 以及你那地的走兽, 都以安息年的出产作食物。
8 "你又要为自己计算七个安息年, 就是七个七年, 你经过了七个安息年, 四十九年的日子以后,
9 在七月初十, 你要吹角, 在赎罪日, 角声要响遍你的全地。
10 你们要把第五十年分别为圣, 向全地所有居民宣布自由; 这一年是你们的禧年, 你们各人要归回自己的地业, 归回自己的父家。
11 第五十年是你们的禧年; 这一年你们不可耕种, 也不可收割自然生长的, 也不可采摘没有修剪的葡萄树果子。
12 因为这是禧年, 你们要当作圣年; 你们可以吃地里的出产。
13 "在这禧年中, 你们各人要归回自己的地业。
14 如果你卖什么给邻舍, 或是从邻舍的手里买什么, 你们不可欺负对方。
15 你要按照下一个禧年以前还剩余的年数向邻舍买; 他也要按照这年数可得的出产价值卖给你。
16 年数多, 你付的买价就要增多。年数少, 你付的买价就要减少。因为他是按出产的数值卖给你。
17 你们不可欺负对方, 却要敬畏你的 神, 因为我是耶和华你们的 神。
18 "所以你们要遵行我的律例, 谨守我的典章, 遵照奉行, 就可以在那地安然居住。
19 地必生产果实, 你们就可以吃饱, 在那地安然居住。
20 如果你们问: 在第七年我们不耕种, 也不收藏我们的出产, 我们吃什么呢?
21 在第六年, 我必命我的福临到你们, 地就会生产足够三年食用的出产。
22 第八年你们耕种时, 仍有旧粮吃; 直到第九年, 收成新粮的时候, 你还有旧粮可吃。
23 "地不可永远卖掉, 因为地是我的; 你们在我面前不过是寄居的和客旅。
24 在你们所得为业的全地, 你们应该让人有赎地的权利。
25 如果你的兄弟贫穷, 卖了部分地业, 他的至亲可以来, 把兄弟所卖的赎回。
26 如果没有代赎人, 而他自己的经济能力改善, 足够把地赎回,
27 他就要计算卖地的年数, 把余剩年数的出产数值还给那买主, 他就可以收回自己的地业。
28 如果他没有足够的能力为自己收回卖了的地, 他所卖的就要存在买主的手里, 直到禧年; 到了禧年, 买主必须把地归还, 卖地的人可以收回自己的地业。
29 "如果有人卖了一所城内的住宅, 在卖了以后的一整年之内, 他有赎回的权利; 在这些日子以内, 他随时可赎回。
30 如果满了一年期不赎回, 那所城内的房屋, 就要确定归买主世世代代为业; 就算到了禧年, 买主也不必交出退还。
31 但房屋在四围没有城墙的村庄里, 就要算为乡下的田地一样, 是可以赎回的; 到了禧年, 买主要交出退还。
32 至于利未人的城, 就是他们所得为业的城, 其中的房屋, 利未人有随时可以赎回的权利。
33 如果一个利未人在他所得为业的城里, 没有赎回已经卖了的房屋, 到了禧年, 买主仍要交出退还; 因为利未人城里的房屋, 是他们在以色列人中的产业。
34 只是他们城郊之地不可出卖, 因为是他们永远的地业。
35 "如果你的兄弟贫穷, 在你那里手头拮据, 你要资助他, 使他可以与你一同生活, 像旅客寄居的一样。
36 你不可向他收取高利, 却要敬畏你的 神, 使你的兄弟可以与你一同生活。
37 你借钱给他, 不可向他取利息; 借粮给他, 也不可要他多还。
38 我是耶和华你们的 神, 曾经把你们从埃及地领出来, 要把迦南地赐给你们, 而且要作你们的 神。
39 "你的兄弟在你那里若是贫穷了, 卖身给你, 你不可逼他作奴仆的工作。
40 他在你那里要像雇工和寄居的一样; 他要服事你直到禧年。
41 到了禧年, 他和他的儿女要离开你, 归回他本家, 归回自己祖宗的地业。
42 因为他们是我的仆人, 是我从埃及地领出来的, 他们不可以卖作奴仆。
43 你不可严严地辖制他, 却要敬畏你的 神。
44 至于你需要的仆婢, 可以来自你们四围的列国, 你们可以从他们中间购买奴婢。
45 你们也可以从那些与你们住在一起的外人的儿女中, 或是从他们的家族中, 就是那些与你们在一起, 在你们境内所生的, 购买奴婢; 他们要作你们的产业。
46 你们要把他们留给你们的子孙作永远的产业, 你们要从他们中间取奴仆; 只是你们的兄弟以色列人, 你们却不可苛刻管辖。
47 "在你中间寄居的外人或是客旅若是富足起来, 你的兄弟在他那里却渐渐穷乏, 把自己卖给住在你那里寄居的外人或客旅的家族,
48 卖了自己以后, 他仍有赎回的权利; 他兄弟中的任何一个都可以赎他;
49 他的叔伯或是他叔伯的儿子可以赎他, 他家族中的骨肉至亲也可以赎他; 如果他自己的经济能力改善, 也可以自赎。
50 他要与买主计算, 从卖身那一年起, 直到禧年为止; 照着年数的多少, 按雇工的工价计算赎银。
51 如果卖身时还有很多年才到禧年, 他就要按着年数, 照他卖身的价银按比例偿还他的赎价。
52 如果距离禧年只有几年, 他就按着年数, 与买主计算, 按雇工的工价, 偿还他的赎价。
53 买主要像每年雇用的工人那样待他。不可在你眼前苛刻地管辖他。
54 如果他不在这些年间把自己赎回, 到了禧年, 也可以和他的儿女一同离去。
55 因为以色列人都是属我的仆人; 他们是我的仆人, 是我把他们从埃及地领了出来的; 我是耶和华你们的 神。"